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Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Ingiunzione irrogante la sola sanzione accessoria della rimozione di impianto pubblicitario e ripristino dello stato ei luoghi – Vizi inerenti all’atto di accertamento – Deducibilità – esclusione – Vizi del procedimento concluso con l’applicazione della sanzione accessoria e del provvedimento sanzionatorio  - Deducibilità.

(Cass. Cov., Sez. I, 12 gennaio 2006, n. 461)

In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme al codice della strada, nel procedimento di opposizione avverso l’ordinanza accessoria della rimozione di un impianto pubblicitario e del ripristino dello stato dei luoghi non possono essere fatti valere vizi inerenti al verbale di accertamento della infrazione – che è atto impugnabile autonomamente, a prescindere, cioè, dalla successiva adozione, da parte dell’autorità competente, dell’ordinanza-ingiunzione -, avuto riguardo al fatto che l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione principale pecuniaria comporta l’accettazione della sanzione, e quindi il riconoscimento, da parte del destinatario della stessa, della propria responsabilità: sicchè gli unici vizi che possono essere dedotti in sede di opposizione avverso il provvedimento applicativo della sanzione accessoria sono quelli propri del procedimento che si conclude con l’applicazione di detta sanzione e del provvedimento sanzionatorio.

 

 

 

 

 

Giovedì, 12 Gennaio 2006
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