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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Ricorso al Prefetto – Omesso raddoppio dell’importo della sanzione in caso di rigetto ex art. 204, comma 1, c.s. – Nullità dell’ordinanza-ingiunzione.

(Giudice di Pace Civile di Carpi, 29 maggio 2006, n. 196).

E’ nulla l’ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale sia stato respinto un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, qualora il Prefetto abbia omesso di raddoppiare l’importo della sanzione edittale come previsto dall’art. 204, comma 1, c.s..

 

 

 

Lunedì, 29 Maggio 2006
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