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Parcheggia in doppia fila, aggredisce il conducente di un autobus e interrompe un pubblico servizio
Nessun dubbio sulla colpevolezza!

Foto di repertorio dalla rete
Foto dalla rete

Il regolare e ordinato andamento dall’attività della pubblica amministrazione viene leso anche quando la condotta determini una temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell’ufficio o del servizio coinvolgendo solamente un settore e non la totalità dell’attività. È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 5271/14.



Il caso



La Corte d’Appello di Catania confermava la colpevolezza di un uomo in ordine ai reati di interruzione di pubblico servizio e di lesioni aggravate dall’uso di un bastone, per aver aggredito il conducente di un autobus, il quale gli aveva rimproverato il parcheggio in doppia fila, così interrompendo il servizio di linea.

 

L’imputato ricorre in Cassazione, facendo notare che egli non aveva alterato il servizio nel suo complesso ma solo una singola funzione e che era mancata in lui la consapevolezza dell’idoneità della sua condotta a cagionare l’interruzione o la turbativa del servizio e l’accettazione del relativo rischio. Il bene giuridico è leso anche in presenza dell’alterazione di un solo settore dell’attività. Il ricorso va disatteso: per la configurabilità del reato, la lesione del bene giuridico tutelato dalla legge – il regolare ed ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione – sussiste anche in presenza di una condotta che altera temporaneamente e in modo oggettivamente apprezzabile la regolarità dell’ufficio o del servizio coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività.

 

Premesso questo, in relazione all’assunto dell’imputato in ordine alla consapevolezza dell’idoneità della condotta a cagionare la turbativa o l’interruzione del servizio e all’accettazione del relativo rischio, è chiaro che il fatto che l’autista sia stato percosso con un bastone e trasportato al pronto soccorso fa sì che l’accettazione del rischio sia in re ipsa. Il ricorso, quindi, è da respingere.



da dirittoegiustizia.it

 

 

 

Mercoledì, 23 Aprile 2014
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