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LEGGE 17 aprile 2014, n. 62
Modifica dell'articolo 416-ter  del  codice  penale,  in  materia  di scambio elettorale politico-mafioso. (14G00078)

(GU n. 90 del 17 aprile 2014)

 


 

Vigente al: 18-4-2014

 

LEGGE 17 aprile 2014, n. 62
Modifica dell'articolo 416-ter  del  codice  penale,  in  materia  di scambio elettorale politico-mafioso. (14G00078)
(GU n. 90 del 17 aprile 2014)

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga



la seguente legge:
 

Art. 1

 

   1.  L'articolo  416-ter  del  codice  penale  e'  sostituito   dal seguente:
  «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso).-Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
 

 

> VAI AL TESTO DELLE LEGGE INTEGRALE

Giovedì, 17 Aprile 2014
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