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Comunicati stampa 18/04/2014

PNEUMATICI INVERNALI, DOPO IL 15 MAGGIO SCATTANO LE SANZIONI
I NECESSARI CHIARIMENTI
SALE LA PRESSIONE NON PER LE GOMME,  MA PER GLI AUTOMOBILISTI...

Foto di repertorio dalla rete

LA NOSTRA NOTA AL SERVIZIO POLIZIA STRADALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

 

L'articolo apparso su La Stampa nei giorni scorsi che richiama le sanzioni cui sarebbero sottoposti gli automobilisti che utilizzano pneumatici invernali in periodo estivo, con condici velocità diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione del veicolo:
 http://m.lastampa.it/2014/04/16/italia/cronache/auto-scade-lobbligo-gomme-da-neve-cambio-entro-un-mese-pena-multe-e-ritiro-dei-documenti-per-chi-le-tiene-LomYEnscYU9OzsUeGDiKnO/pagina.html ha suscitato scalpore e apprensione e anche incertezza fra gli operatori di polizia che in diversi ci hanno posto quesiti sulle modalità sanzionatorie e sulla loro perentorietà.

 

Per questo vengo a richiedere con il quesito allegato (vedi sotto), un chiarimento sull'argomento.
Mi astengo da ulteriori valutazioni sulle modalità comunicative di certe notizie e soprattutto su come si sia arrivati alla determinazione di questa ulteriore regola.
Non sappiamo quanto sia normalmente regolare la pressione delle gomme delle auto, certamente è elevata la pressione sugli automobilisti sui quali si accumulano sulla questione pneumatici regole su regole e continue calendarizzazioni che si traducono in gabbie comportamentali e soprattutto costi.
Per esempio prevedere di tenere montate di gomme invernali fino al 15 aprile in stagioni come quest'anno per le quali si sono registrate temperature costanti superiori ai 20 gradi, solleva non poche perplessità.

 

Giordano Biserni
Presidente ASAPS
 


 
QUESITO

 

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. ingresso n. 24783-DIV3-B del 17 gennaio 2014, avente ad oggetto «Impiego dei pneumatici invernali», precisa che “l’uso dei pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare”.
Alla luce di quanto esposto ed in riferimento all’articolo De La stampa da rilevarsi su: http://m.lastampa.it/2014/04/16/italia/cronache/auto-scade-lobbligo-gomme-da-neve-cambio-entro-un-mese-pena-multe-e-ritiro-dei-documenti-per-chi-le-tiene-LomYEnscYU9OzsUeGDiKnO/pagina.html si chiede se è sanzionabile, ai sensi dell’art. 78 CdS, un’autovettura che circola dal 16 maggio 2014 con pneumatici invernali indicanti la misura 225/50R17 98 H, mentre la carta di circolazione riportata pneumatici con misura 225/50R17 94 V.
Si precisa che il codice H ha un indice di velocità inferiore a V.

 

La risposta del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno

“L’uso degli pneumatici invernali non ha, di norma, restrizioni di carattere temporale. Essi possono essere dunque utilizzati durante tutti i mesi dell’anno solare. Il loro utilizzo nel periodo estivo non ha alcun riflesso sulla sicurezza del veicolo ma ne comporta unicamente una più rapida usura a causa del livello più elevato della temperatura al suolo. Ciò detto, vi è da precisare che alcuni pneumatici invernali riportano tra le loro caratteristiche degli indici di velocità inferiori rispetto a quelli indicati sulla carta di circolazione del veicolo. Tale difformità – che comporterebbe di norma la violazione di cui all’art. 78, commi 3 e 4, del Codice della Strada  (sanzione amministrativa da 419,00 a 1682,00 euro e ritiro della carta di circolazione) – è tollerata per i veicoli che montino pneumatici invernali nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio che abbiano indici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati sulla carta di circolazione. Ciò significa che SOLTANTO il veicolo che monti pneumatici invernali che abbiano indici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati nella carta di circolazione e che circoli dopo il 15 maggio è sanzionabile ai sensi dell’art. 78, commi 3 e 4, del Codice della Strada  (sanzione amministrativa da 419,00 a 1682,00 euro e ritiro della carta di circolazione).”

 

Un’ultima valutazione dell’ASAPS

 

Ringrazio per la veloce  risposta.
Tuttavia credo che rimarranno perplessità perché si sanzionino conducenti di veicoli con codici di velocità difformi ma che, generalmente, come il codice Q consentono velocità di 160 km/h o P che consente una velocità di 150 km/h, rispetto a un codice H che consente i 210 o un codice  V che consente i 240 Km/h  previsti dalla carta di circolazione del veicolo, tutto questo perché comunque i codici delle gomme  invernali spesso Q o P consentono velocità superiori a quelle massime stabilite sulle strade del nostro Paese, cioè i 130 Km/h.
Ancora una volta in questa situazione confusa si prevedono sanzioni amministrative di una pesantezza inusuale,   (da 419,00 a 1682,00 euro e ritiro della carta di circolazione) superiori a quelle previste per un automobilista che passa col semaforo rosso,  che viaggia ad una velocità fra 10 e 40 Km/h  oltre il limite, a chi non usa le cinture di sicurezza e a chi usa il cellulare alla guida, che ci paiono sicuramente ben più pericolose. Per altro in questi casi pur prevedendo il prelievo di punti non si ritira la carta di circolazione del veicolo.
Non ci è chiaro se questa disposizione normativa corrisponda esattamente ad adeguate e bilanciate esigenze di sicurezza o sia il frutto di altre diverse e interessate valutazioni.
 


Giordano Biserni
Presidente ASAPS

 

>Il documento di Assogomma
Il 15 aprile scade l’obbligo di circolare con pneumatici invernali
o catene a bordo: è ora del cambio stagionale



 

Il regime delle gomme.  Ormai hanno calendarizzato i tempi dei cambi  in modo ridicolmente rigido, ma c'è un perché... Basta fare una mano di conti. (ASAPS)

 

 

 

 

 

 

Venerdì, 18 Aprile 2014
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