Il danno esistenziale non è una categoria autonoma, altrimenti si rischierebbe la duplicazione risarcitoria
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Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di danno esistenziale. A ribadirlo è la Cassazione con la sentenza 1762/14. Il caso La Corte di Cassazione ha affrontato la questione del risarcimento danni, in particolare del danno esistenziale, derivante da responsabilità da sinistro stradale. Il ricorrente - a cui era stato riconosciuto il danno biologico, quello morale e quello patrimoniale - lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. (danni non patrimoniali), in tema di identificazione e liquidazione del danno esistenziale, che i giudici di merito avevano fatto rientrare nella categoria del danno morale.
Secondo quanto affermato nel ricorso, il danno esistenziale, a differenza del danno morale il quale attiene alla sfera emotiva e interiore del singolo, «è oggettivamente accertabile attraverso l’esame di precise circostanze comprovanti l’adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state eseguite in assenza dell’evento dannoso». Tuttavia, la S.C., in forza del principio di unitarietà del danno non patrimoniale sancito anche dalle Sezioni Unite (sent. n. 26972/2008), «non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di ‘danno esistenziale’», anche perché, nella fattispecie, il Tribunale aveva ‘rafforzato’ la liquidazione del danno morale con una «ulteriore erogazione correlata alla particolare intensità della sofferenza e dell’incidenza psicologica del trauma su un ragazzino in età di sviluppo e privo dell’equilibrio della persona adulta». Il ricorso, pertanto viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it