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Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Sentenza.

(Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2005, n. 00504)

Nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, il mancato (definitivo) deposito della sentenza, dopo la lettura del dispositivo in udienza, comporta l’inesistenza della stessa, essendo la decisione formata dell’indissolubile legame del dispositivo con la motivazione, ove vengono espresse le ragioni del convincimento del giudice; ne consegue che il provvedimento è in suscettibile di passare in giudicato, e può essere impugnato in ogni tempo con l’actio nullitatis il che non toglie la possibilità della parte di avvalersi, come per i vizi che danno luogo alla nullità del provvedimento, degli ordinari mezzi di impugnazione qualora ne siano rispettati i termini, con la differenza che, in tal caso, il giudice, una volta dichiarata l’inesistenza della sentenza, deve rimettere le parti nel grado in cui tale vizio si è verificato, consentendo, a differenza di quanto accade nel caso di esercizio dell’actio  nullitatis la continuazione del processo al fine di giungere ad una pronuncia di merito nell’ambito dello stesso.

 

 

 

 


 

 

 

Martedì, 13 Gennaio 2004
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