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Notizie brevi 31/03/2014

Polizia Locale
Sosta a pagamento a oltranza: tre opinioni per un caso controverso

Il caso sollevato dalla risposta ad un’interrogazione parlamentare in tema di sosta a oltranza sui parcheggi a pagamento nei Comuni italiani sta imponendosi all’attenzione del Paese per l’ampiezza del fenomeno, sul piano applicativo.

 

Si fronteggiano, essenzialmente, due visioni. Quella dell’ANCI, secondo il quale se la sosta avviene omettendo l'acquisto del ticket orario, deve necessariamente applicarsi la sanzione di cui all'articolo 7 comma 14 del Codice della strada; se invece la sosta si protrae oltre l'orario per cui è stata pagata la tariffa dovuta, si applicherà la disposizione sanzionatoria prevista dal regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997.

 

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, invece, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisce violazione di una norma di comportamento.

 

Ciò perché, in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista (al riguardo, l’esposizione del cosiddetto “grattino”, ovvero del “ticket” emesso dal dispositivo di controllo della durata della sosta, configura sia l’indicazione chiara e visibile dell’orario di inizio della sosta, sia l’azionamento del dispositivo); la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo.

 

Da questo punto di vista, ad avviso del Ministero, la previsione di cui all’articolo 7, comma 1, lett. f), del Codice, relativa alla facoltà, da parte dei Comuni, di istituire aree di parcheggio subordinando la sosta al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, non può essere letta che in connessione con l’art. 157, comma 6, nel senso che la violazione non può che riferirsi alla omessa indicazione dell’inizio della sosta, ovvero al mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta.

 

Dunque, nell’ipotesi di aree di parcheggio dove la sosta è tariffata e consentita per un tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in alcuna violazione di obblighi previsti dal Codice, ma configura unicamente una inadempienza contrattuale, che legittimerebbe unicamente al recupero della (parte di) tariffa non corrisposta. E al riguardo, ha aggiunto il Ministero, le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997, possono essere affidate al gestore del servizio.

 

Né, ad avviso del Ministero delle Infrastrutture, vi sarebbe sul punto diversità di vedute rispetto al Ministero dell’interno, atteso che quest’ultimo, in seguito ad un riesame della propria iniziale diversa posizione espressa nel 2003 (nota n. 3000/A/42832/103/12/2 del 26/02/2003), ha successivamente condiviso la tesi del Ministero delle Infrastrutture (nota prot. n. 74779 del 30/07/2007).

 

Ad articolare ulteriormente un quadro già complesso sta poi una decisione della Sez. giur.le Lazio della Corte dei conti (sent. n. 888/2012), ad avviso della quale il recupero della parte di tariffa non corrisposta si cumulerebbe all’applicazione della sanzione.

 

Tutto ciò premesso, appare effettivamente arduo rinvenire un riferimento normativo univoco cui ancorare, nei casi che qui interessano, l’applicazione di una sanzione vera e propria, in luogo della debenza della sola (parte di) tariffa non corrisposta, atteso che la sosta che si protragga oltre l'orario per cui è stata pagata la tariffa dovuta è comportamento estraneo a quelli specificamente sanzionati dall’art. 157, comma 6, il quale si riferisce, come detto, ai soli casi di omessa indicazione dell’inizio della sosta, ovvero di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta.

 

 

da ilsole24ore.com

 

 

 

 

Lunedì, 31 Marzo 2014
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Tag: Asaps.it.
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