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Articoli 31/03/2014

Finti autovelox tra normative e opinioni

di Girolamo Simonato*
Foto di repertorio dalla rete

Le polemiche su cosiddetti “finti autovelox” continuano a tener bando nella stampa e nell’opinione pubblica.
Infatti il titolo è emblematico della situazione che in questi giorni regna nell’intera nazione, questo intervento, vuole far chiarezza e portare anche le voci, spesso non ascoltate di vari cittadini che hanno affermato il loro pensiero su questi strumenti.
Come già ho avuto modo di dire, questi strumenti non rientrano nella segnaletica stradale, né nella disciplina dei dispositivi di rilevazione, ma sono solamente dei contenitori propedeutici all’installazione dei vari documentatori di rilevazione.
Voglio partire con quanto scritto dal Ministero compete in data 19/03/2014, che così esternava il suo pensiero:” Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scritto al presidente dell’Anci Piero Fassino ribadendo il suo parere negativo sui “dissuasori di velocità”, il cui uso si sta diffondendo in numerosi Comuni.
Alla lettera, firmata dal Capo di Gabinetto del Ministero, vengono allegati i pareri già espressi in passato dagli uffici del Ministero competenti in materia (si tratta di nove risposte alle richieste di comuni, forze di polizia locale e associazioni di consumatori, dal 2010 al 2014).
I cosiddetti “finti autovelox” sono “Dispositivi costituiti da contenitori vuoti in materiale prevalentemente plastico di varia foggia e colorazione che vengono posti a margine della strada con il dichiarato intento di condizionare la velocità dei veicoli”.

 

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Non sono inquadrabili in alcuna delle categorie di dispositivo o di segnaletica previste dal vigente Codice della Strada” e pertanto “Non sono suscettibili né di omologazione né di approvazione o autorizzazione”. Dal Ministero si aggiunge che i finti autovelox possono anche costituire un pericolo: “La loro eventuale dislocazione a bordo strada dovrebbe considerare la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo fisso, ancorché posti al di fuori della carreggiata”.Il Capo di Gabinetto del Ministro Lupi invita quindi il sindaco di Torino, in qualità di Presidente dell’Anci, a “dare ampia diffusione” alla lettera “Affinché le varie amministrazioni possano tenere conto delle considerazioni appena svolte nelle loro valutazioni che, peraltro, non dovranno prescindere da una valutazione complessiva della congruità della spesa, sia in termini specifici che sotto il profilo dei benefici conseguibili ai fini della sicurezza stradale”.
Di conseguenza, “non sono suscettibili né di omologazione né di approvazione o autorizzazione”. Anzi, potrebbero addirittura costituire un pericolo. “La loro eventuale dislocazione a bordo strada, si precisa, dovrebbe considerare la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacolo fisso, ancorché posti al di fuori della carreggiata“.
Infine, il Capo di Gabinetto del ministro Lupi invitava il Presidente dell’Anci, a dare ampia diffusione alla lettera, affinché venisse recepita da tutte le amministrazioni.

 

Nella serata del 27 marzo 2014, si è appreso della riunione che si è svolta al ministero dell'Interno, tra il responsabile del ministero, Angelino Alfano, il ministro ai Trasporti, Maurizio Lupi, e il presidente dell'Anci, Piero Fassino.
In una nota si precisa inoltre che per quanto attiene ai  “finti” dissuasori di velocità, ovvero gli “autovelo-box”, “appare evidente che possano essere installati e operativi solo dissuasori dotati di effettivi dispositivi di controllo”.
Già alcuni siti e giornali avevano scritto che questi manufatti dovranno essere impiegati per effettuare controlli, anche se saltuari, essi non dovranno costituire insidia o pericolo per la circolazione stradale.

 

La loro installazione doveva avere una logica, consistente in un numero esorbitante rispetto alle reali esigenze di controllo.
Gli stessi ribadivano che al momento non esiste alcuna disposizione normativa che impedisca ad un comune di installare a bordo delle proprie strade, nei punti più pericolosi, i contenitori dei controllori elettronici del traffico.
Parlando con alcuni Sindaci, gli stessi hanno convenuto che questi “anti autovelox”, malgrado le polemiche hanno certamente contribuito a ridurre le velocità in alcuni tratti di strade e di conseguenza devono essere annoverati tra i sistemi di  prevenzione della sicurezza stradale.

 

Il pensiero di alcuni Comandanti di Polizia Municipale, interpellati a questo proposito, hanno affermato che dopo l’installazione di questi dispositivi, hanno registrato una diminuzione di velocità e soprattutto hanno recepito, anche formalmente da parte dei cittadini elogi per questa tipologia di intervento.
In merito ho anche dei commerciali di concessionarie, che sentendo i loro clienti hanno convenuto che questi “bussolotti” certamente non sapendo se sono carichi o scarichi fanno da deterrente.

 

È vero che non vi è una normativa precisa, ma effettivamente tutti noi automobilisti abbiamo notato che in presenza di questi “anti autovelox”, la maggior parte degli utenti rallenta. Questo è un ottimo risultato al fine di fare una adeguata prevenzione stradale.
Si ribadisce che gli stessi possono essere “caricati” con i dispositivi omologati dal Ministero e in dotazione alle Forze di Polizia, atti alla rilevazione delle velocità. In questi casi vige l’obbligatorietà della segnaletica stradale, come dettata dall’art. 142 comma 6-bis. “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

 

Il Ministero competente ha emanato una circolare nella quale è previsto che la postazione deve essere presidiata, dall’organo accertatore.
È chiaro che questi dispositivi rientrano nella fattispecie della postazioni mobili e non fisse che devono essere decretato dal Prefetto del luogo.
Leggendo i dati ISTAT, ecco le circostanze accertate o presunte alla base degli incidenti stradali con lesioni a persone, per l’anno 2012, si presentano sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente. Nell’ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente.
I dati e le statistiche dimostrano che vi sono atteggiamenti e comportamenti che determinano con maggiore frequenza problemi di sicurezza stradale e incidenti, tra questi, la velocità occupa un ruolo centrale.
È opportuno rammentare che la maggior parte degli incidenti mortali dovuti ad eccesso di velocità è causato da persone “normali”.


 

* Direttore motorioggi.it 
 

Lunedì, 31 Marzo 2014
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Tag: Asaps.it.
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