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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Redatto da agente dei Carabinieri fuori servizio – Mancata contestazione immediata – Segnale distintivo (paletta) e intimazione dell’alt – Mancanza – Conseguenze.

(Giudice di Pace di Ancona, 1 giugno 2005, n. 467)

I compiti di polizia stradale, che competono anche all’Arma dei Carabinieri, devono essere svolti da soggetti in uniforme, facilmente riconoscibili e visibili a distanza.Nel caso che non siano in uniforme, essi sono legittimati a contestare le infrazioni al Codice della Strada tramite l’intimazione dell’alt con l’uso dello specifico segnale distintivo (c.d. paletta) di cui all’art. 24, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, escludendosi, pertanto, la validità di qualsiasi  accertamento in assenza di contestazione immediata. (Nella fattispecie un agente dei Carabinieri aveva elevato contravvenzione, senza contestazione immediata, mentre era fuori servizio).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì, 01 Giugno 2005
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