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Indagini preliminari – Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria – Accertamento – Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone – Deposito dei relativi verbali al difensore – Omissione – Nullità – Esclusione – Irregolarità – Sussistenza – Applicazione in materia di accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida di autoveicoli...

(Cass. Pen., Sez. IV, 6 ottobre 2004, n. 39057)

Indagini preliminari – Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria – Accertamento – Accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone – Deposito dei relativi verbali al difensore – Omissione – Nullità – Esclusione – Irregolarità – Sussistenza – Applicazione in materia di accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida di autoveicoli.
Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Strumenti e procedure di cui all’art. 379 reg. C.d.S. – Necessità – Esclusione – Accertamento da parte del giudice anche attraverso altri mezzi di prova – Possibilità.

 

L’omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore abbia il diritto di assistere, tra i quali deve essere compreso l’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, costituisce al più una mera irregolarità che non incide sulla validità ed  utilizzabilità dell’atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive.
Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Invero, per il principio del libero convincimento, per l’assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell’interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’«etilometro», ancorché risultante d due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.

 

 

Mercoledì, 06 Ottobre 2004
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