Venerdì 29 Marzo 2024
area riservata
ASAPS.it su

Abuso e sfruttamento sessuale dei minori: recepita Direttiva Ue

( 04.03.2014, n. 39, G.U. 22.03.2014)

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2014, n. 68) denominato "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" introduce importanti modifiche all'impianto del nostro codice penale in tema di reati concernenti l'abuso sessuale commesso su minori.

 

In particolare, l'art. 1 del Decreto aggiunge alcune circostanze aggravanti all'interno dell'art. 602-ter c.p., disponendo che, nelle ipotesi contemplate dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 e 600-quinquies, la pena sia aumentata:

 

a) se il reato è commesso da più persone riunite;
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

 

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Sempre lo stesso art. 1 del Decreto dispone che all'articolo 609-ter c.p. (il quale contempla le circostanze aggravanti per il reato di violenza sessuale), al primo comma, dopo il numero 5-quater, sono aggiunte alcune nuove circostanze aggravanti.

 

Il nuovo comma 5-quinquies, infatti, prevede un aumento di pena se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività, mentre il successivo comma 5-sexies contempla un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

 

Altra nuova circostanza aggravante è prevista all'articolo 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne), laddove, dopo il secondo comma, ne viene aggiunto uno nuovo ai sensi del quale la pena é aumentata:

 

a) se il reato é commesso da più persone riunite;
b) se il reato é commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c) se il reato é commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

 

Infine, dopo l'articolo 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni) é inserito il nuovo art. 609-duodecies, il quale dispone che le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

 

(Nota di Simone Marani)

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39

Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)

(GU n. 68 del 22-3-2014)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;

 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale;

 

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'Allegato B;

 

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto di accogliere la condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla 2ª
Commissione permanente del Senato;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

 

Emana



il seguente decreto legislativo:



Art. 1



Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del Codice penale

 

1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

 

«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata.

 

a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

 

b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

 

c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

 

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».

 

2. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti:

 

«5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

 

5-sexies) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.».

 

3. All'articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:

 

«La pena e' aumentata.

 

a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;

 

b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';

 

c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.».

 

4. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale e' inserito il seguente:

 

«Art. 609-duodecies
 

Circostanze aggravanti

 

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».

 

Art. 2



Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro

 

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

 

«Art. 25-bis

 

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

 

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

 

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

 

Art. 3



Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

 

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600-quater.1,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies».

 

Art. 4



Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante la approvazione del codice di procedura penale

 

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», e' aggiunto il seguente periodo: «, nonche' dall'art. 609-undecies».

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:

 

«2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.».

 

Art. 5



Copertura finanziaria

 

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014.



NAPOLITANO



Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri



Orlando, Ministro della giustizia



Mogherini, Ministro degli affari esteri



Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze



Visto, il Guardasigilli: Orlando.

 

 

da Altalex

 

 

 

 

 

 

Giovedì, 27 Marzo 2014
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK