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Notificazioni in materia civile – A mezzo posta – Perfezionamento – riguardo al notificante ed al destinatario della notificazione.

(Cass. Civ., Sez. III, 10 novembre 2004, n. 21409)

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge. Tale principio si fonda sull’illegittimità costituzionale di un’interpretazione che addebiti al notificante l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio sottratto ai suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili. Ne consegue che, essendo il deposito del piego nell’ufficio postale nei casi di cui all’art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982 compito demandato al preposto alla consegna, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non anche in quello, successivo, del deposito del piego raccomandato nell’ufficio postale, che costituisce attività estranea al notificatore. Resta fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbono comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

 

 

 

Mercoledì, 10 Novembre 2004
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