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Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Invalidità personale – Casalinga – Lesione della sua capacità lavorativa – Danno patrimoniale – Risarcibilità autonoma rispetto al danno biologico.

(Cass. Civ., Sez. III, 9 febbraio 2005, n. 2639)

La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un’attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa).

 

 

 

 

 

 

Mercoledì, 09 Febbraio 2005
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