Martedì 16 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 28/02/2014

La Corte di Cassazione penale conferma la linea interpretativa sostenuta  da “Diritto all’ambiente”
Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario inesatto: era e resta sempre sanzione penale
Non è mai esistito il presunto “vuoto normativo”…

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott. ssa Valentina Vattani
Foto di repertorio dalla rete

 

“L'art. 39, comma 2-bis D.Lgs. 205/2010, come modificato dall'art. 4 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, laddove stabilisce l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto ha natura di norma interpretativa e non innovativa, con la conseguenza che dette sanzioni sono applicabili ai fatti commessi antecedentemente alla entrata in vigore del d.lgs. 121/2011” (Cass. Pen. Sez. III  del 28 gennaio 2014 n. 3692 - ud. 17 dicembre 2013).


La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione conferma la linea generale interpretativa ed applicativa sostenuta nel corso di questi ultimi anni da “Diritto all’ambiente” (su queste pagine, ed in ogni sede seminariale ed editoriale) in ordine alla questione relativa alla sussistenza della sanzione penale per il trasporto dei rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti e connessa inesistenza del presunto “vuoto normativo” in materia connesso all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/10. Linea in precedenza da molti contestata a diversi livelli.

 

>LEGGI L'ARTICOLO

 

 

 

 

 

 

 


 

Venerdì, 28 Febbraio 2014
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK