Le ordinanze con le
quali il Comandante del porto vieta la sosta o limita la circolazione dei
veicoli in transito - per lo più le macchine dei vacanzieri in attesa di
imbarcarsi sui traghetti - devono essere affisse in tutti i luoghi
interessati dai divieti, e non basta che siano esposte solo all’ingresso
dell’area portuale. Lo sottolinea la Cassazione che ha annullato una
multa, per divieto di sosta, emessa dal Comandante del porto di Salerno
nei confronti di Sergio O., un automobilista che aveva posteggiato la sua
auto “fuori dalle strisce delimitanti l’area di parcheggio”.
Il Giudice di pace aveva confermato la sanzione sottolineando che “proprio
la presenza delle strisce, pur in assenza di cartelli di divieto, faceva
presupporre il divieto di parcheggio oltre tali strisce”. Inoltre,
“l’ordinanza di divieto era collocata all’ingresso del porto “Masuccio
Salernitano” e pertanto era pubblica e conoscibile da tutti”. Ma la
Suprema Corte, alla quale l’automobilista si e’ rivolto, non ha condiviso
il punto di vista del giudice di pace.
In particolare, gli “ermellini” - con la sentenza 13875 - hanno dato
ragione a Sergio O. perché, dove aveva posteggiato, “non vi era alcun
segnale di divieto”, nè era riprodotta l’ordinanza. Rileva la Cassazione
che “ai fini della conoscibilità del divieto di sosta fuori dalle strisce
delimitanti la zona destinata al parcheggio” è “irrilevante” l’affissione
dell’ordinanza nell’ufficio portuale e il richiamo al divieto “su una
tabella collocata all’ingresso del porto”. Anche nei porti, come sulla
strada - dice Piazza Cavour – il divieto di sosta “è legittimamente
imposto solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente
segnale previsto dalla legge”. Così la multa e’ stata annullata.
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