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Non è sufficiente la presenza del cartello stradale per far discendere l’obbligo di rispettarlo

L’obbligatorietà della prescrizione contenuta in un segnale stradale di divieto di sosta in zona determinata deve ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo che l’ha imposta. È quanto affermato dall’ordinanza della Cassazione 25771/13.

 

Il caso

 

In sede di merito, era stata accolta l’opposizione proposta avverso il verbale di accertamento redatto dai Carabinieri per avere un automobilista sostato in zona riservata a specifici autoveicoli. Contro tale decisione, il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione. Secondo l’Amministrazione, il giudice avrebbe ritenuto determinante la irregolarità del segnale di divieto per esimere il trasgressore, quale utente della strada, dall’obbligo di rispettarne la prescrizione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Gli Ermellini, richiamato il costante orientamento di legittimità sopra enunciato, hanno precisato che sulla legittimità del provvedimento amministrativo che ha imposto la prescrizione del segnale stradale non incide l’eventuale mancanza delle indicazioni che vanno riportate sulla parte posteriore del segnale ai sensi dell’art. 77 reg. C.d.S. (ente proprietario strada, marchio ditta di fabbricazione, …). Prova della legittimità dell’apposizione del cartello stradale. Premesso ciò, Piazza Cavour ha dichiarato che il Tribunale adito avrebbe potuto ritenere sussistente la violazione solo se fosse stata data la prova – della quale era onerata l’Amministrazione che aveva emesso l’ingiunzione – della legittimità dell’apposizione del cartello. Quindi, come evidenziato dal Collegio – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito -, non è sufficiente la mera esistenza del cartello stradale, ma occorre, invece, la prova che questo sia stato «apposto legittimamente, e cioè in base a un legittimo provvedimento dell’organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione». Pertanto, la sentenza è stata cassata e la causa rinviata ad altro giudice, il quale accerterà se l’Amministrazione abbia, in sede di opposizione, dimostrato la legittimità dell’imposizione di cui al cartello, producendo il provvedimento sulla base del quale il segnale è stato apposto dall’autorità competente a disciplinare nella zona la circolazione.

 

 

da lastampa.it

 

 

 

Lunedì, 17 Febbraio 2014
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