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Ai fini del superamento delle concentrazioni alcolemiche consentite dal Codice della strada, è irrilevante se l’imputato prima di mettersi alla guida ha consumato, insieme a due commensali, una intera bottiglia di vino, che questi abbia assunto un farmaco gastroprotettore, atteso che tale evenienza potrebbe rallentare l’assorbimento dell’alcool, ma non aumentarne la relativa concentrazione.
È quanto si evince dalla sentenza della Cassazione 43998/13. La Corte di Appello aveva affermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, CdS (guida sotto l’influenza dell’alcool). Infatti, i giudici territoriali avevano evidenziato che risultava pacificamente accertato che l’imputato, la sera del fatto, aveva consumato una intera bottiglia di vino, unitamente a altri due commensali, e che era del tutto irrilevante la circostanza che egli avesse assunto un gastroprotettore, medicinale astrattamente idoneo a rallentare l’assorbimento dell’alcool nell’organismo, ma non certo ad aumentarne la concentrazione. Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, osservando che nel corso della cena precedente l’effettuazione dell’alcoltest, aveva bevuto due bicchieri di vino e assunto un gastroprotettore. Siccome l’esito dell’esame alcolimetrico, effettuato a oltre due ore di distanza dall’assunzione del farmaco, aveva allarmato il suo medico curante, questi gli aveva prescritto esami ematici, dai quali era risultato che il paziente era affetto da un danno epatico causato dalla assunzione del predetto farmaco. Il ricorrente aveva rilevato di essere stato assolto in primo grado perché appariva ragionevole il dubbio che l’assunzione del farmaco avesse alterato il risultato della prova strumentale.
Secondo il deducente, la Corte d’Appello, nel riformare la sentenza assolutoria non avrebbe considerato gli effetti della disfunzione epatica procurata dal farmaco; inoltre, a suo dire, sarebbe stata omessa l’assunzione di prova decisiva, con riguardo alla perizia tossicologica volta ad accertare l’effetto del medicinale sul metabolismo dell’alcool. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Gli Ermellini hanno avallato il ragionamento della Corte territoriale, la quale aveva considerato che il prevenuto aveva assunto bevande alcoliche, in quantità non trascurabile, la sera del fatto, risultando irrilevante - ai fini del superamento delle concentrazioni alcolemiche consentite dal Codice della Strada - l’ulteriore assunzione di un farmaco gastroprotettore e che si era posto consapevolmente alla guida della vettura, dopo aver bevuto il vino e aver assunto la medicina.
La Cassazione, con specifico riferimento alla prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ha ritenuto il percorso motivazionale sviluppato in secondo grado coerente con l’insegnamento di legittimità, in base al quale, per integrare l’elemento soggettivo della fattispecie della guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 CdS, non è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa. Essa, come esposto dal giudice di merito, si riscontra nella condotta dell’imputato, il quale si era posto volontariamente alla guida di un’auto nella consapevolezza di avere assunto da poco bevande alcoliche in quantità non trascurabile, oltre a un farmaco gastroprotettore. Infine, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non risulta censurabile neppure in riferimento alla mancata assunzione della prova richiesta dalla difesa, dal momento che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Il Collegio, peraltro, ha considerato, che, nel caso di specie, la Corte distrettuale aveva espressamente considerato che la richiesta istruttoria presentata dalla difesa risultava del tutto irrilevante, in ragione delle circostanze di fatto pacificamente accertate nel corso del giudizio di primo grado, anche concernenti gli effetti, in ipotesi marginali, che possono derivare dalla assunzione di un farmaco gastroprotettore. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Qui invece il gastroprotettore non protegge dalla sentenza. (ASAPS)