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Automobilista viola il codice della strada e non vuole firmare il verbale di contestazione
La consegna del verbale equivale a notifica

di Girolamo Simonato*

Il ritiro immediato di una copia del verbale da parte del trasgressore equivale a notifica dello stesso, a nulla rilevando, in detto contesto, che chi ritira l’atto rifiuti di sottoscriverlo. E’ il principio sancito dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 195, depositata il 9 gennaio 2014, nell’ambito di una vicenda in cui il Giudice di Pace aveva accolto un’opposizione all’esecuzione considerando inesistente il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione medesima.

 

Il fatto accaduto il 23 maggio del 2002 una pattuglia di Carabinieri della stazione di Misano Adriatico (RN) irrogò al sig. C.G. una sanzione amministrativa per eccesso di velocità, ai sensi dell’art. 141 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

 

Poiché la sanzione non venne pagata, l’agente per la riscossione (nella specie, la “E.TR. – Esazione Tributi” s.p.a.) notificò al sig. C.G. la cartella esattoriale n. 014-2007-00171389-58-000, avverso la quale l’intimato propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bari, luogo di sua residenza.

 

Il Giudice di pace di Bari, qualificata la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’ha accolta con sentenza n. 100.754 del 27 dicembre 2007, ritenendo inesistente il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione.

 

In particolare, l’organo giudicante aveva ritenuto che, nella specie, al trasgressore delle norme del Codice stradale non fosse mai stato regolarmente notificato alcun titolo esecutivo prima della notifica della cartella esattoriale; lo stesso non aveva considerato, tuttavia, che, in realtà, l’infrazione era stata contestata al trasgressore immediatamente, ed immediatamente gli era stata anche consegnata copia del relativo verbale, che l’automobilista aveva ritirato, rifiutandosi però di firmare.

 

Nella sentenza si apprende che il Giudice di pace, ritenendo che al sig. C.G. non fosse mai stato regolarmente notificato alcun titolo esecutivo prima della notifica della cartella esattoriale, non ha considerato che nel caso di specie l’infrazione venne contestata al trasgressore immediatamente, ed immediatamente gli fu consegnata copia del relativo verbale, che il sig. C.G. ritirò, rifiutandosi però di firmare.

 

La consegna immediata di copia del verbale al trasgressore, da questi ritirata rifiutando di sottoscriverla, doveva pertanto ritenersi atto equipollente alla notifica del verbale. Da tale consegna era quindi iniziato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, termine nella specie inutilmente spirato al momento di proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale.

 

Risulta dal verbale, allegato agli atti del giudizio di merito e direttamente esaminabile in questa sede in considerazione della natura del vizio denunciato dall’amministrazione, che il 23 maggio 2002, dopo la contestazione dell’infrazione, il sig. C.G. ritirò una copia del verbale, ma rifiutò di sottoscriverla.

 

Il ritiro immediato di una copia del verbale da parte del trasgressore equivale a notifica dello stesso, a nulla rilevando che chi ritira l’atto rifiuti di sottoscriverlo (Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 29/09/2005, Rv. 585416). Dal 23 maggio 2002, pertanto, iniziò a decorrere per il sig. C.G. il termine di 30 giorni per il ricorso giurisdizionale, previsto dall’art. 205 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, nel testo vigente ratione temporis. Ne consegue che il Giudice di pace, ritenendo che la notifica della cartella esattoriale non fosse mai stata preceduta da alcuna valida notifica del verbale, è effettivamente incorso nella violazione dell’art. 205 cit..

 

La sentenza deve pertanto essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, rigettando l’opposizione, in quanto proposta avverso una cartella emessa sulla base di un verbale ormai inoppugnabile.

 

Corte di Cassazione III sez. civile – 9 gennaio 2014, n. 195, citando quanto dettato dall’art. 384, comma secondo, c.p.c. , ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dal sig. C.G. nei confronti della Prefettura di Rimini.

 

 

da motorioggi.it

 


 

L'illustrazione di una sentenza interessante. (ASAPS)

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì, 31 Gennaio 2014
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