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Patente – Revoca e sospensione – Sospensione provvisoria – Presupposti – Individuazione – Archiviazione degli atti relativi alla contestazione – Irrilevanza

(Tar Piemonte, Sez. I, 11 febbraio 2004, n. 229)


Il provvedimento di sospensione della patente ex art. 223, nuovo c.s., che prevede che nelle ipotesi di reato, relative ai danni alle persone, per le quali sono previste, quali sanzioni accessorie, la sospensione o la revoca della patente di guida, il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente “ove sussistano fondati elementi di responsabilità”, è autonomo rispetto alla contestazione delle violazioni del codice della strada (nel caso di specie, violazione dell’art. 141), avendo quale unico presupposto la responsabilità in un sinistro con lesioni. Ne consegue che risulta irrilevante l’avvenuta archiviazione da parte del Prefetto degli atti relativi alla contestazione stessa.

 

 

 

Mercoledì, 11 Febbraio 2004
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