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Notizie brevi 24/01/2014

Nulla la multa inflitta per alta velocità se rilevata dal solo occhio del vigile

Foto Coraggio - Archivio Asaps

NARDO’ (Lecce) – La multa inflitta per alta velocità, se rilevata dal solo occhio del vigile, è nulla. A stabilirlo la recente sentenza del G.D.P. di Nardò Veneranda Cerfeda con la sentenza n. 10/2014, pubblicata il 10/01/2014. Il ricorrente rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Pierri impugnava il verbale di accertamento di violazione dell’art. 141, co. 3 e 8 C.D.S., in particolare, ometteva di regolare la velocità in modo da costituire pericolo in un tratto di strada in prossimità di intersezione.

 

L’avv. Pierri impugnava il predetto verbale proponendo ricorso per diversi motivi di nullità poi ritenuti meritevoli di accoglimento dal G.D.P. di Nardò il quale accoglie il ricorso del ricorrente poichè il verbale risultava nullo per carenza degli elementi oggettivi. La multa inflitta si fondava unicamente sulla percezione soggettiva degli agenti accertatori. Secondo la Corte di Cassazione, sentenza II sez. civile n. 22891 del 2009, sono nulle le multe inflitte per alta velocità sulla base di quello che ha visto l’occhio del vigile o di qualsiasi altro agente accertatore. Un agente accertatore può legittimamente accorgersi e contestare a ragione l’assenza di fari accesi fuori dal centro abitato o la guida senza cinture, non può però elevare multe per alta velocità sulla base della sua “percezione soggettiva” che, nel caso in questione, era inattendibile. In effetti, avrebbe dovuto essere supportata da riscontri oggettivi in quanto “tale violazione doveva essere documentata con sisgtemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, avrebbero consentito di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimetno dei fatti costituenti illecito amministrativo.

 

 

Avv. Marina Pierri
www.avvocatopierri.it

 

da corrieresalentino.it


SI TRATTAVA DELLA CONTESTAZIONE DEL 141 CDS VELOCITA’ E NON DEL 142 LIMITI DI VELOCITA’
Dice il GdP: “non può però elevare multe per alta velocità sulla base della sua “percezione soggettiva” che, nel caso in questione, era inattendibile. In effetti, avrebbe dovuto essere supportata da riscontri oggettivi in quanto “tale violazione doveva essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, avrebbero consentito di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo.” Ma allora aboliamo il 141 e amen, se servono prove da RIS per contestarlo è inutile. Avanti solo con i misuratori di velocità (autovelox, tutor, telelaser ecc.) Si però, ma, veramente sempre con questi autovelox... Ma la velocità elevata rimane un illecito o no? Per alcuni pare di no. (ASAPS)
 

 

 

 

Venerdì, 24 Gennaio 2014
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