Giovedì 18 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Dopo l’incidente stradale l’assicurazione non paga il danno integrale se non lo chiede la parte civile

Esclusa la mala gestio a carico della compagnia Rc auto solo perché all’insaputa dell’assicurato tratta con il danneggiato, firmando una transazione con ristoro pari al massimale di polizza

È escluso che dopo il sinistro stradale l’assicurazione possa essere condannata al risarcimento integrale del danno se nel successivo procedimento penale non c’è una domanda di condanna ad hoc da parte della parte civile, vittima dell’incidente. E il fatto che la compagnia Rc auto tratti col danneggiato all’insaputa dell’assicurato, arrivando poi a una transazione, non fa scattare la mala gestio a carico dell’impresa assicurativa, che si configura unicamente con la violazione dei principi di correttezza nell’esecuzione del contratto. Lo precisa la sentenza 990/14, pubblicata dalla quarta sezione penale della Cassazione.

Inerzia esclusa

Accolto il ricorso della compagnia: la Suprema corte decide nel merito annullando senza rinvio la condanna al risarcimento. E ciò in quanto la Corte di appello si pronuncia su di una domanda non proposta nell’atto di impugnazione della parte civile. Il procedimento è per lesioni personali gravissime: la ragazza al volante vuole tornare indietro dal fidanzato e compie un’inversione a “U” in prossimità di una curva, con un impatto disastroso sul motociclista che sopraggiunge (il centauro si becca il 15 per cento della responsabilità del sinistro perché marciava poco sopra i limiti di velocità). Nel frattempo l’assicurazione dell’imputato sottoscrive una transazione con il danneggiato riconoscendogli l’intero massimale di polizza. E attenzione: anche se non serve un espresso riferimento alla mala gestio, è comunque necessario che la domanda della parte civile contenga comunque una richiesta di condanna ultramassimale dell’assicuratore, che nella specie manca. Senza dimenticare che la mala gestio in capo alla compagnia si configura soltanto quando l’impresa assicurativa mostra una colpevole inerzia o un ingiustificato rifiuto o ritardo nell’adempimento della propria obbligazione. All’imputato non resta che pagare le spese processuali.

 


Dario Ferrara
da cassazione.net

 

 

 

 

Lunedì, 20 Gennaio 2014
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK