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Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Successione di leggi – Disciplina.

(Cass. Civ., sez. I, 17 marzo 2005, n. 05820)

Il principio secondo cui, nell’ambito dei procedimenti amministrativi, in caso di sopravvenienza di nuove normative, ciascuno atto di ogni serie all’interno del procedimento deve uniformarsi, in virtù del principio tempus regit actum, alla disciplina vigente al momento della sua adozione, restando in ogni caso inapplicabile all’atto la normativa sopravvenuta alla chiusura della fase procedimentale nella quale è inserito, si applica anche alle norme riguardanti i termini per il compimento di singoli atti procedimentali. Ne consegue che, in tema di procedimento finalizzato all’adozione, da parte del Prefetto, dell’ordinanza-ingiunzione per violazione di norme del codice della strada, le disposizioni che, modificando l’art. 204 di tale codice, entrino in vigore anteriormente alla scadenza del termine ivi previsto, si applicano ai procedimenti in corso, ancorché iniziati antecedentemente alla entrata in vigore della nuova normativa, mentre non sono applicabili le norme che entrino in vigore successivamente alla scadenza di quel termine, conclusivo della fase procedimentale. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto che all’ordinanza del Prefetto che irroga la sanzione amministrativa per la violazione dei precetti del codice della strada non fosse applicabile il termine di 180 giorni previsto dall’art. 204, comma primo, del codice stesso, nel teso modificato dal D.L. n. 391 del 1999, non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 488 del 1999, in quanto, alla data di emanazione del provvedimento, era già maturato il più breve termine di sessanta giorni previsto dal testo previdente della norma, pur aggiungendo ad esso l’ulteriore termine di trenta giorni assegnato dall’art. 203 all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ai fini dell’istruttoria).

 

 

 

Martedì, 17 Maggio 2005
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