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Articoli 15/12/2004

LA PUBBLICITA’ SULLE STRADE

Riproponiamo l’articolo sulla "Pubblicità sulle strade", curato da Franco Medri, aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, entrato in vigore il 1° maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 

LA PUBBLICITA’ SULLE STRADE 

 

Di Franco Medri *

Il principale riferimento normativo a cui fa capo la pubblicità collocata sulle arterie stradali e sulle fasce di pertinenza è l’articolo 23 del Codice della Strada, nonché le relative norme previste dal Regolamento di esecuzione; infatti lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:

* ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
* rendere difficile la comprensione;
* ridurne la visibilità o l’efficacia;
* arrecare disturbo visivo agli utenti della strada;
* distrarre l’attenzione degli utenti con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.


Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento; inoltre sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

NOTA: La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada con particolare riferimento ai centri abitati dove la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale
Però quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada appartenente ad un diverso ente, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo; mentre se sono posti lungo le sedi ferroviarie e siano sempre visibili dalla strada, oltre ad essere soggetti alle disposizioni previste dall’articolo 23 del Codice della Strada, la loro collocazione viene autorizzata dall’Ente Ferrovie dello Stato, previo il nulla osta rilasciato dall’ente proprietario della strada.

Gli impianti pubblicitari sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

1. IMPIANTI PERMANENTI
* Pubblicitari: (insegna di esercizio su supporto autonomo, preinsegna, impianto a messaggio variabile, ecc.)
* Affissionali: (tabella affissionale, cartello affissionale, trespolo, ecc.)

1. IMPIANTI TEMPORANEI
* Sono definiti tali per propaganda di eventi e manifestazioni: (prisma e striscione)

DEFINIZIONI E DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI
Il Regolamento del Codice della Strada all’articolo 47 definisce i mezzi pubblicitari in base alle loro caratteristiche in:

1. insegna di esercizio: può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta ed è costituita da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura ed installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa;
2. preinsegna: non può essere luminosa, né per luce propria ed è costituita da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività e viene installata in modo tale da facilitare il reperimento della sede stessa nel raggio massimo di 5 chilometri.
3. sorgente luminosa: è costituita da qualsiasi corpo illuminato o insieme di corpi illuminati che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. cartello: può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta ed è costituito da un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc..
5. striscione, locandina e stendardo: può essere luminoso per luce indiretta ed è costituito da un elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza e mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente alla stessa; inoltre se la locandina viene posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. segno orizzontale reclamistico : è costituito da una riproduzione sulla superficie stradale, con una apposita pellicola adesiva, di una scritta in carattere alfanumerico, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. impianto pubblicitario di servizio: è costituito da qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale, come pensiline, fermate autobus, transenne parapedonali, cestini, panchine, ecc.., recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. impianto di pubblicità o propaganda : può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta ed è costituito da qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo.

PRECISAZIONE: Per quanto riguarda le dimensioni i predetti mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m/q ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 m/q; inoltre se la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 m/q è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m/q, fino al limite di 50 m/q (tutti i mezzi pubblicitari installati dentro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali).

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI

Una serie di regole sono riportate nel Regolamento del Codice della Strada per caratterizzare con apposite prescrizioni le caratteristiche costruttive e di collocazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari, ovvero:
* le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere agli agenti atmosferici come la spinta del vento e devono essere saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi;
* la sagoma dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non deve generare confusione con la segnaletica stradale, con particolare riferimento all’uso dei colori, soprattutto del rosso e del loro abbinamento, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni stradali;
* sarà opportuno evitare che il colore rosso utilizzato nei mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d’obbligo, limitandone la percettibilità;
* tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici
* le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, non devono provocare abbagliamenti e non possono avere luce intermittente, mentre all’interno dei centri abitati si devono osservare le prescrizioni dei regolamenti comunali;

COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DIVIETI

L’articolo 51 del Regolamento elenca una serie di regole e prescrizioni per l’ubicazione di cartelli e di ogni mezzo pubblicitario lungo le strade e le fasce di pertinenza fuori dai centri abitati; infatti il posizionamento, dove è autorizzato, deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a. 3 m dal limite della carreggiata;
b. 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e. 150 m prima dei segnali di indicazione;
f. 100 m dopo i segnali di indicazione;
g. 100 m dal punto di tangenza delle curve;
h. 250 m prima delle intersezioni;
i. 100 m dopo le intersezioni;
j. 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Così pure esiste una serie di divieti per il posizionamento dei mezzi pubblicitari; ovvero è comunque vietato nei seguenti punti:

a. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
b. in corrispondenza delle intersezioni;
c. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
d. in corrispondenza delle curve e dei dossi;
e. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
f. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata;
g. sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.

NOTA: Oltre a quanto esposto esistono anche una serie di divieti per la collocazione di mezzi pubblicitari in luoghi con vincoli storici e paesaggistici; inoltre per quanto riguarda i segni orizzontali reclamistici e gli striscioni si osserveranno dettagliate prescrizioni.

REGIME AUTORIZZATIVO DELLA PUBBLICITA’
L’autorizzazione per posizionare/collocare cartelli e mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse fuori dai centri abitati è rilasciata rispettivamente da:
* per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell’ANAS competente per territorio;
* per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
* per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni
* per le strade militari dal comando territoriale competente.

PRESCRIZIONI: qualora il cartello posto su una strada sia visibile da un’altra strada che appartiene ad un ente diverso, quest’ultimo deve rilasciare un apposito nulla osta al fine di far concedere l’autorizzazione; mentre per i cartelli posti sulla sede ferroviaria e visibili dalla strada, l’autorizzazione rilasciata dalle Ferrovie dello Stato è soggetta al nulla osta rilasciato dall’ente proprietario della strada.

PRECISAZIONE: Chi intende ottenere il rilascio di apposita autorizzazione per l’installazione di un mezzo pubblicitario (es. cartello) deve presentare una apposita domanda al competente ufficio territoriale alla quale dovrà allegare, oltre la documentazione amministrativa richiesta, una autocertificazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato tenendo conto della natura del terreno e della spinta dell’agente atmosferico (vento), in modo tale da garantire la stabilità.
Alla predetta domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocannoniere in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione; inoltre in sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell’ente competente, può essere allegata una planimetria sulla quale siano riportati tutti gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda.
L’ufficio competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda concede o nega l’autorizzazione che ha una validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile.
L’ente proprietario della strada è obbligato a tenere un registro delle autorizzazioni rilasciate che contenga in ordine al tempo l’indicazione della domanda, del rilascio dell’autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o di ogni altro mezzo pubblicitario; inoltre le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ha previsto un apposito canone per l’installazione di mezzi pubblicitari; infatti l’articolo 62 determina che i comuni possono con proprio regolamento escludere, nel proprio territorio, l’imposta comunale sulla pubblicità prescritta dall’articolo 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 " il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.
Il dettato normativo del predetto decreto prevede che il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:

1. privi ella prescritta autorizzazione;
2. installati in difformità della stessa;
3. non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone;
nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
Inoltre il canone previsto non è dovuto per le insegne per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (si rammenta che per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati l’imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie).

NOTA: se l’impianto si trova su suolo pubblico, oltre all’imposta o canone sulla pubblicità, occorre pagare il canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP) facendo riferimento alle prescrizioni dettate dai singoli regolamenti comunali per eventuali esenzioni.
L’articolo 24 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità e che alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
Si precisa che lo stesso articolo riporta per le violazioni contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti pubblicitari una sanzione amministrativa da € 103,29 a € 1.032,91, con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall’accertamento.
Inoltre i mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi e nella medesima ordinanza deve essere anche stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella stessa ordinanza.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione rilasciata permetterà l’installazione di un mezzo pubblicitario (es. cartello) sul quale dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del suo titolare, una targhetta metallica che dovrà essere facilmente accessibile e dovrà riportare con caratteri incisi i seguenti dati:

* amministrazione rilasciante;
* soggetto titolare;
* numero dell’autorizzazione;
* progressiva chilometrica del punto di installazione;
* data di scadenza.

OBBLIGHI:
Se risulta difficoltosa l’applicazione della targhetta sul mezzo pubblicitario, questa può essere sostituita da una apposita scritta a carattere indelebile che riporti i prescritti dati; inoltre sia la targhetta che la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni volta che vengono inserite variazioni di uno dei dati su di esse riportati.
Per quanto riguarda gli obblighi a carico del titolare dell’autorizzazione, questo dovrà verificare il buon stato di conservazione dei mezzi pubblicitari (es. cartelli) e delle loro strutture di sostegno; effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’ente competente al momento del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; procedere alla rimozione nel caso di decadenza o di revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta dell’ente competente al rilascio.

REGIME SANZIONATORIO

Con l’entrata in vigore della Legge 01.08.2003 nr.214 all’articolo 1, comma 2-bis è stato modificato l’articolo 23 comma 13 bis del Codice della Strada, introducendo una apposita sanzione amministrativa per un importo di € 4.000,00 a carico del soggetto che viola le prescrizioni concernenti le forme di pubblicità ammesse lungo o in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali con i relativi accessi.
Inoltre la stessa sanzione amministrativa è stata prevista anche nei confronti del soggetto che diffidato di rimuovere il mezzo pubblicitario privo di autorizzazione o comunque in violazione alle prescrizioni del comma 1 del relativo articolo 23 del Codice della Strada, non vi provvede nel termine di 10 giorni dalla intimazione/comunicazione inoltrata dall’ente proprietario della strada o dal suo concessionario.
La stessa circolare del Ministero dell’Interno nr. 300/A/1/45488/102/15 del 31 ottobre 2003 sensibilizza il personale addetto ai servizi di polizia stradale sul fenomeno dell’abusivismo della pubblicità lungo o in vista delle arterie autostradali ritenendo che, oltre a danneggiare gli operatori economici che nel rispetto delle norme richiedono le prescritte autorizzazioni, rappresenta una forma di evasione fiscale nei riguardi della finanza locale e grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione.

NOTA: Le problematiche connesse alla rimozione della pubblicità abusiva ed irregolare in autostrada o in vista di essa è stata regolarizzata con la circolare del Ministero dell’Interno nr. 300/A/24131/102/15 del 18 agosto 2000 che ha disposto quanto segue:

Adempimenti

Soggetti

1)- Censimento e catasto della cartellonistica abusiva o difforme esistente sull’autostrada o in vista di essa.

 

- Società autostradali

- Polizia Stradale

2)- Contestazione delle violazioni emerse:

- notifica del verbale al trasgressore;

- trasmissione di copia del verbale alla Società

autostrade competente per territorio

 

- Polizia Stradale su accertamento diretto o su segnalazione della Società autostrade

3)- Diffida alla rimozione entro 10 giorni dalla comunicazione da inviare a:

-proprietario del terreno sul quale è installata la cartellonistica;

-impresa di pubblicità;

-committente della pubblicità (per notizia)

 

- Società Autostrade

4)- Rimozione coatta del mezzo pubblicitario e custodia dello stesso

-Società Autostrade con assistenza della Polizia Stradale nella fase della rimozione

 

 

PRECISAZIONE: In riferimento alla rimozione della pubblicità abusiva sulla rete viaria autostradale si precisa che decorso il termine entro e non oltre i 10 giorni dall’intimazione, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
Inoltre nel caso in cui l’installazione dei mezzi pubblicitari su viabilità ordinaria (statali, provinciali, comunali, ecc.) costituisca pericolo per la circolazione, in violazione alle disposizioni regolamentari del Codice della Strada, l’ente proprietario esegue senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario in questione.
Successivamente, l’ente proprietario della strada trasmette l’ammontare della spesa sostenuta al Prefetto competente per territorio che emetterà una apposita ordinanza-ingiunzione di pagamento a carico di chi ha commesso la violazione, ricordando che tale ordinanza costituisce titolo esecutivo.

APPLICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 22 Gennaio 2004 n. 42

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 definito il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 06 luglio 2002 n. 137" ha abrogato definitivamente il D. Lgs 490/99, nonché il comma 3° ed il primo periodo del comma 13°- ter dell’articolo 23 del Codice della Strada.
Infatti i principali divieti riferiti ai mezzi pubblicitari riguardano:

* l’articolo 49 dove:
1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l’affissione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L’autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell’eventuale rilascio del provvedimento autorizzativi di competenza.

2. Lungo le strade site nell’ambito ed in prossimità di edifici e di aree tutelati come beni culturali, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.


* l’articolo 153 dove:
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici (indicati nell’articolo 134) è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente individuata dalla regione.

2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 23, comma 4° del Codice della strada, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.

Le violazioni ai predetti divieti sono punite ai sensi degli articoli 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 con le sanzioni previste dall’articolo 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) anche se espressamente è stato abrogato il comma 3° del predetto articolo che esprimeva in modo specifico i divieti sopra riportati per quanto riguarda i luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico.


PRINCIPALI SANZIONI

 

VIOLAZIONE

 

NORMA

 

SANZIONE

 

SEGNALAZIONE

   

Pubblicità vietata

 

(lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare qualsiasi mezzo pubblicitario visibile dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione, ridurne la visibilità o l’efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide) Primo caso

(sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento) Secondo caso

(sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica stradale) Terzo caso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23

 

Commi 1° e 11°

 

Codice della Strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 343.35

 

 

 

 

 

 

 

 

Ente proprietario della strada per gli ulteriori provvedimenti di competenza

Pubblicità in luogo soggetto a vincolo paesaggistico o storico

(lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23

 

Comma 11°

 

Codice della Strada

 

Art. 49 o Art. 153

 

D. Lgs. 42/2004

 

( riferimento artt. 162 o 168 )

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 343,35

 

 

Ente proprietario della strada per gli ulteriori provvedimenti di competenza

 

Collocazione di mezzi pubblicitari non autorizzata

(la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23

 

Commi 4° e 11°

 

Codice della Strada

   

 

 

 

 

 

 

Euro 343,35

 

Ente proprietario della strada per gli ulteriori provvedimenti di competenza

Collocazione di mezzi pubblicitari in modo irregolare

(il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizi o e di rifornimento carburante: vedi artt. 48 - 49 - 50

51 - 52 Regolamento C.d.S. )

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23

 

Commi 6° e 11°

 

Codice della Strada

   

 

 

 

 

 

 

Euro 343,35

 

 

Ente proprietario della strada per gli ulteriori provvedimenti di competenza

 

Collocazione di mezzo pubblicitario su autostrada

(è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista delle autostrade, degli itinerari internazionali e delle strade extraurbane principali e dei relativi accessi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23

 

Commi 7° e 13° bis

 

Codice della Strada

   

 

 

 

 

 

 

Euro 4.000,00

 

 

Ente proprietario della strada per gli ulteriori provvedimenti di competenza

 

Collocazione di mezzo pubblicitario su area di servizio autostradale o

di parcheggio senza autorizzazione

(sulle autostrade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario elle strade e sempre che non sia visibile dalle stesse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23

 

Commi 7° e 13° bis

 

Codice della Strada

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 4.000,00

 

 

 

Ente proprietario della strada per gli ulteriori provvedimenti di competenza

 

Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla rimozione del mezzo pubblicitario

(in caso di collocazione di mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell’atto)

Mercoledì, 15 Dicembre 2004
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