Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli – Competizioni sportive su strade aperte al traffico ordinario.
Nel caso di svolgimento di una gara motociclistica di velocità su strada pubblica, che non sia stata chiusa al traffico, sia i partecipanti che gli altri utenti della strada hanno l’obbligo di rispettare le norme sulla circolazione stradale e, in caso di scontro, tanto gli uni quanto gli altri son sgravati dalla presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054, comma secondo, c.c., a nulla rilevando che la circolazione sul tracciato di gara sia stata consentita in violazione delle disposizioni impartite dall’autorità amministrativa.