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Valida la multa all'automobilista che parla al cellulare mentre è fermo allo stop

Foto di repertorio dalla rete

Rientra nella circolazione stradale anche il momento in cui il veicolo dà precedenza al transito altrui. Verbale valido fino a querela di falso. E' valida la multa all'automobilista che parla al cellulare mentre è fermo allo stop: se manca il procedimento di querela di falso l'infrazione è confermata, naturalmente avvalorata dal verbale e dalla chiara deposizione dell'agente sul punto. Lo ha sancito il tribunale di Campobasso che, con la sentenza 415 del 25 settembre 2013, ha accolto il ricorso del ministero dell'Interno: il Viminale chiedeva che venisse bocciato il ricorso dell'automobilista contro il verbale di accertamento elevato dalla polizia stradale per violazione dell'articolo 173, commi 2 e 3 bis del Cds, per aver circolato alla guida del proprio veicolo impugnando un cellulare.

 

Per i giudici molisani sbaglia il giudice di pace che ha annullato il verbale di contestazione agli atti sul presupposto che dall'istruttoria non sarebbe emerso con certezza il luogo in cui si sarebbe consumata la presunta infrazione: al riguardo, si è osservato in primis che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fede privilegiata di cui all'articolo 2700 Cc assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione.

 

E ancora, che è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. Insomma, nel caso esaminato sussiste l'infrazione, avvalorata dal verbale e dalla chiara deposizione dell'agente sul punto. Ma non solo: per la Corte territoriale è irrilevante che l'automobilista fosse fermo allo stop mentre era al telefono in quanto tale circostanza non fa venir meno la contestata violazione, visto che ai sensi dell'art. 3 n. 9 Cds, per circolazione deve intendersi il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

 

di Vanessa Ranucci
da cassazione.net

 


 

Una conferma chiara. Col telefonino all'orecchio no al volante, sempre e comunque. (ASAPS)

 

Venerdì, 06 Dicembre 2013
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