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Responsabilità da sinistri stradali - Responsabilità del proprietario - Circolazione contro la volontà del proprietario del veicolo - Per furto - Domanda risarcitoria proposta contro il proprietario o l’assicuratore - Inammissibilità.

(Cass. Civ., Sez. III, 12 febbraio 2013, n. 3296)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la responsabilità dell’assicuratore è legittimamente predicabile a condizione che venga affermata la responsabilità dell’assicurato, e cioè del proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove il veicolo, con la conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli (come nella specie) contro la volontà del proprietario per effetto di furto, non solo deve essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della “regula iuris” di cui all’art. 2054 comma terzo, ultima parte, del codice civile), ma non può, del pari, trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato atteso che la deroga al suddetto principio di esclusione di responsabilità è limitata (ex art. 1, comma terzo, della legge n. 990 del 1969) alle sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volontà. (Fattispecie disciplinata “ratione temporis” dalla suddetta legge n. 990 del 1969).

Martedì, 12 Febbraio 2013
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