Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Sosta breve e momentanea - Reato - Sussistenza.
In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo) nuovo c.s., il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento. (Nella specie, la Corte ha affermato la responsabilità di un conducente che, dopo il sinistro, si era limitato ad abbassare il finestrino pronunciando la frase: “tutto bene”).