Guida in stato di ebbrezza – Tasso alcol emico superiore a 0,8 – Interpretazione giuridico matematica – Irrilevanza dei centesimi – Superamento della soglia della illiceità penale solo nel caso di tasso alcol emico pari a 0,9 g/l.
Il fatto che il legislatore, nella quantificazione del tasso alcol emico ai fini del discrimine tra le ipotesi di illecito amministrativo (art. 186, comma 2, lett. A, c.s.) e quelle di illecito penale (lett. B e c della medesima disposizione) non utilizzi il secondo decimale sta a significare, in termini matematici, che lo stesso ha impiegato un’unità decimale di primo ordine (ovvero: “primo decimale”).
In tal caso la successione numerica prosegue da decimo a decimo ed il primo numero rilevante della sequenza successiva a 0,8 è 0,9. Ne consegue che il tenore letterale della disposizione incriminatrice e la possibilità di interpretazioni in malam partem inducono alla conclusione che un tasso alcol emico di 0,89 g/l – non avendo il legislatore impiegato un’unità decimale di secondo ordine – non possa ritenersi superiore a 0,8 g/l e, pertanto, non integri l’illecito penale di cui alla ricordata lett. B), ma il mero illecito amministrativo di cui alla lett. A) del medesimo art. 186.