Mercoledì 24 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Guida in stato di ebbrezza – Tasso alcol emico superiore a 0,8 – Interpretazione giuridico matematica – Irrilevanza dei centesimi – Superamento della soglia della illiceità penale solo nel caso di tasso alcol emico pari a 0,9 g/l.

(Corte di Appello Penale di Ancona 4 febbraio 2013, n. 435)

Il fatto che il legislatore, nella quantificazione del tasso alcol emico ai fini del discrimine tra le ipotesi di illecito amministrativo (art. 186, comma 2, lett. A, c.s.) e quelle di illecito penale (lett. B e c della medesima disposizione) non utilizzi il secondo decimale sta a significare, in termini matematici, che lo stesso ha impiegato un’unità decimale di primo ordine (ovvero: “primo decimale”).
In tal caso la successione numerica prosegue da decimo a decimo ed il primo numero rilevante della sequenza successiva a 0,8 è 0,9. Ne consegue che il tenore letterale della disposizione incriminatrice e la possibilità di interpretazioni in malam partem inducono alla conclusione che un tasso alcol emico di 0,89 g/l – non avendo il legislatore impiegato un’unità decimale di secondo ordine – non possa ritenersi superiore a 0,8 g/l e, pertanto, non integri l’illecito penale di cui alla ricordata lett. B), ma il mero illecito amministrativo di cui alla lett. A) del medesimo art. 186.

Lunedì, 04 Febbraio 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK