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Guida in stato di ebbrezza – Patteggiamento – Sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria – Successiva sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità – Ammissibilità.

(Tribunale Penale di Pisa, 30 gennaio 2013, n. 234)

In sede di patteggiamento per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. C), e 2 sexies, c.s., l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è consentita anche nel caso in cui la pena detentiva inflitta sia già stata sostituita in pena pecuniaria.

Mercoledì, 30 Gennaio 2013
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