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Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento - Modalità - Esame tecnico sui campioni biologici - Necessità - Differenze rispetto all'accertamento della guida sotto l'influenza dell'alcool.

(Cass. Pen., Sez. IV, 3 luglio 2006, n. 22822)

A differenza del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 c.d.s.), il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) non può essere accertato in base a soli elementi sintomatici, essendo invece necessario che venga accertato con le modalità indicate dal comma terzo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. (La Corte ha annullato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto il reato di cui all'articolo 187 c.d.s. sulla base della deposizione degli operanti, che avevano riferito di un’anomalia comportamentale del conducente astrattamente riferibile all' assunzione di sostanze stupefacenti, e del ritrovamento di pezzetti di hashish all'interno dell'autovettura).

Lunedì, 03 Luglio 2006
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