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Riciclaggio – Elemento oggettivo – Falsificazione di un documento – Assorbimento nel delitto di falso documentale – Configurabilità – Esclusione.

(Cass. Pen., sez. II, 16 gennaio 2013, n. 2074)

Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell’art. 84 cod. pen. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazioni dei relativi documenti di accompagnamento).

Mercoledì, 16 Gennaio 2013
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