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Strade - Cartelli pubblicitari - Collocamento - Autorizzazione - Mancanza - Istituto del silenzio assenso - Applicabilità - Esclusione.

(Cass. Civ. Sez. II, 1 marzo 2007, n. 4896)

L'istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica. Ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell'art. 23 codice della strada, non possono essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione.

Giovedì, 01 Marzo 2007
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