Martedì 16 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Guida in stato di ebbrezza - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Condizioni - Onere dell’imputato di determinazione delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio - Esclusione.

(Cass. Pen., Sez. IV, 12 luglio 2012, n. 27987)

In tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, comma secondo, lett. b) C.d.s.), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta alcuna istanza dell’imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione, una volta manifestata la quale l’imputato non è tenuto a determinare le modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, spettando ciò al giudice. (Nella specie, in ossequio a tale principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il Gip, decidendo sulla richiesta di patteggiamento contestuale all’opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava inammissibile l’istanza per mancata indicazione da parte i difensori del piano dettagliato di svolgimento del lavoro di pubblica utilità).

Giovedì, 12 Luglio 2012
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK