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Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente - Danno da responsabilità civile ex art. 2043 c.c. e danno da infortunio sul lavoro - Differenti criteri di accertamento e valutazione - Conseguenze.

(Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 7 dicembre 2012, n. 22280)

Il grado percentuale di invalidità permanente in base al quale liquidare il danno biologico causato da un fatto illecito, e il grado percentuale di invalidità in base al quale gli assicuratori sociali o gli enti previdenziali erogano gli indennizzi previsti dalla legge vanno determinati in base a criteri diversi e non omogenei. Ne consegue che il grado di invalidità permanente accertato dal giudice nel giudizio di accertamento della responsabilità civile non può ritenersi erroneo per il solo fatto che non coincida con quello accertato dagli appositi organi degli enti previdenziali o dell’assicuratore sociale. (c.c., art. 2059; d.l.vo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 138; d. l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139).

 

Venerdì, 07 Dicembre 2012
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