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QUELL’ASSURDO CAOS CHE DERIVERA’  DAL DECRETO DEL FARE PER UNA O AL POSTO DI UNA E...
Insomma lo sconto, secondo la formulazione letterale del testo approvato alla Camera non spetterà solo a chi paga entro 5 giorni, ma anche a tutti i patentati che non hanno subito tagli di punti negli ultimi 2 anni che potranno pagare comodamente entro 60 giorni.  Cioè il 95-96%, pari a 34 milioni.  Il divieto di sosta passerà per quasi tutti da 41 a 29 euro. Diventerà concorrenziale con i parcheggi a pagamento. A molti converrà non pagare

Foto di repertorio dalla rete

(ASAPS) Non c’è che dire, questo decreto del Fare per quanto riguarda gli sconti delle sanzioni sta facendo una vera frittata!  In pratica, per colpa (o per merito dipende dai punti di vista) di una O al posto di una E congiunzione nel testo dell’articolo 20 comma 5 bis lettera a)(*),  lo sconto del 30% non spetterà solo per le sanzioni stradali pagate cash o entro 5 giorni, ma anche tutti quelli che non hanno subito tagli di punti nel biennio. In sostanza  almeno il 95 –96% del patentati, pari a 34 milioni di titolari di licenza di guida, potrà pagare le sanzioni con lo sconto del 30% non solo se pagherà entro 5 giorni, ma anche entro 60 giorni se il corredo punti della patente è intonso.
Ne deriverà che la sburocratizzazione rimarrà nel libro dei sogni in quanto ogni comando di Polizia dello Stato o Locale dovrà munirsi di un sistema di accertamento veloce della situazione punti di ogni patentato per la verifica della accettazione dell’importo scontato, di più. Gli incassi delle sanzioni da parte dello Stato e dei comuni saranno tagliati di cifre molto importanti. Solo un esempio, i 40 milioni incassati in un anno dallo Stato dalle sanzioni stradali rilevate da Polizia Stradale e Carabinieri diventeranno 28, con una diminuzione di 12 milioni!! Erano soldi destinati ai piani nazionali per la sicurezza stradale! Per non parlare dei comuni che subiranno tagli ancora più ampi.

 

Si pensi poi ai riflessi sulla regolarità della circolazione! Ci spieghiamo con un esempio molto pratico e comune. Oggi un divieto di sosta costa 41 euro. Con lo sconto per noi superdotati di punti la sanzione scenderà a 29 euro. Ma chi ce lo farà fare di andare in un parcheggio sotterraneo di una grande citta (a rischio carrozzeria) per pagare un paio di euro l’ora e a fine giornata pagare una somma vicina a quella della sanzione?
Ma se lascio la macchina in divieto di sosta (senza rimozione) o sulle strisce blu, senza pagare, sarà quasi conveniente e ci saranno altri vantaggi. Intanto non anticipo niente e pago a 60 giorni. Se voglio evitare le spese di notifica pago poi entro 5 giorni. Avrò poi anche qualche chance in più, infatti non è detto che trovi poi sempre la sanzione con l’avviso sul parabrezza, ogni tanto potrebbe andarmi anche bene.
Il legislatore, con quella O al posto della E congiunzione, non si è reso conto che oltre che far incassare decine di milioni di euro in meno allo Stato, rischia di incidere negativamente anche sulla circolazione stradale. Perché con lo sconto anche a 60 giorni  si  moltiplicheranno le vetture in divieto di sosta, con conseguenze di rischio più elevato anche per i pedoni e i ciclisti (visuale).

 

Rimaniamo favorevoli in linea generale agli sconti ma solo nei casi di pagamento nei 5 giorni e non per quasi tutti anche con pagamento a 60 giorni. Rimane poi fermo il nostro NO agli sconti per le violazioni riguardanti il mancato uso dei seggiolini per bambini e quelle connesse con il consumo di alcolici anche per la fascia da 0 a 0,5 g/l (neo patentati nei primi 3 anni, giovani sotto i 21 anni e i professionisti del trasporto di cose e persone).
Insomma l’utilizzo di quella O alternativa al posto della E congiunzione  creerà veramente un caos di mancati introiti, di mancata sburocratizzazione, di caos nelle soste e di comportamenti rischiosi sulle strade. La velocità da 10 a 40 km oltre il limite passerà da 168 a 118 euro. Quella da 40 a 60 km oltre il limite da 527 euro a 369 tutto questo senza neppure dover pagare in fretta.
Insomma a 34 milioni di patentati senza tagli di punti nel biennio se la legge rimane così, non converrà pagare affatto nei 5 giorni, ma sarà più semplice e comodo pagare entro 60 giorni con lo stesso sconto. Semplice no?
Per finire poi il legislatore ha previsto che gli sconti non si applichino alle sanzioni più gravi che prevedono la sospensione della patente. Giusto. E per quelle ancor più gravi che prevedono direttamente la revoca? Non se ne parla.
Crediamo che per il decreto del Fare ci sia ancora qualcosa da fare.
 
Forlì, lì 25 luglio 2013
 
Giordano Biserni
Presidente ASAPS
 
 
 
* Articolo 20 comma 5 bis lettera a)  del Decreto del Fare
 
 
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell’articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida »;
 
 
Interpretazione dal Servizio Studi della Camera dei Deputati

 

Camera dei deputati
 
XVII LEGISLATURA
 
Documentazione per l’esame di
Progetti di legge
 
Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia
D.L. 69/2013 – A.C. 1248-A/R


Schede di lettura

 

n. 36/2
 
23 luglio 2013

 

Servizio Studi
 
 
*  a)    al comma 1, che la sanzione sia ridotta del 30 per cento se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione ovvero anche nel caso in cui il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione non si applica peraltro alle violazioni più gravi, cioè a quelle per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (dell'articolo 210, comma 3) o della sospensione della patente di guida.

 

 


 
 

Giovedì, 25 Luglio 2013
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