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Avvocatura dello Stato - Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e delle regioni - Capacità dell'Avvocatura - Necessità del mandato - Esclusione.
Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Provvedimento del Prefetto - Previo rilascio del parere, obbligatorio e non vincolante, della M.C.T.C. - Necessità. 

(Cass. Civ., Sez. II, 9 maggio 2007, n. 10650)

All'Avvocatura dello Stato spetta la rappresentanza processuale delle amministrazioni dello Stato, senza bisogno di mandato, neppure nei casi in cui le norme ordinarie richiedano il mandato speciale, bastando che consti la sua qualità, e potendo esercitare tali sue funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, mercé il compimento di tutti gli atti processuali consentiti al difensore munito di mandato. (L. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1).
Il provvedimento cautelare di sospensione provvisoria della patente di guida, che può essere adottato dal Prefetto nei casi costituenti ipotesi di reato ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità del conducente, deve essere preceduto, a pena di illegittimità dal rilascio del parere obbligatorio, anche se non vincolante, della Direzione generale della Motorizzazione civile.

Mercoledì, 09 Maggio 2007
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