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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Immatricolazione di veicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale

(Prot. n. 18003, 10 luglio 2013)
Foto archivio Asaps

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

 

Prot. n. 18003

Roma, 10 luglio 2013

 

OGGETTO: Immatricolazione di veicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale.

 

Com´è noto, con decreto dirigenziale 20 febbraio 2003, così come modificato dal dai decreti dirigenziali 11 aprile 2003 e 16 marzo 2004, è stata introdotta, a norma dell´art. 203, comma 2, let. ii), c.d.s., la disciplina tecnica ed amministrativa degli autoveicoli ad uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o dei servizi di polizia locale.

    In forza di detta disciplina, i predetti veicoli, definiti "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" sono stati ricondotti nella categoria degli autoveicoli di cui all´art. 54, comma 1, let. g), c.d.s. e si caratterizzano per essere dotati di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate al loro interno e finalizzate allo svolgimento dei compiti d´istituto dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale.

    Ciò premesso, è stato qui segnalato che le attuali procedure informatiche non consentono di apporre sulla carta di circolazione dei veicoli in oggetto la dicitura "autoveicoli per uso speciale della polizia locale", ancorché nelle righe descrittive sia annotata l´installazione permanente delle speciali attrezzature ed apparecchiature richiamate dal decreto dirigenziale 20 febbraio 2003; con la conseguenza che, in sede di iscrizione nel pubblico registro automobilistico, non verrebbe applicata la riduzione dell´imposta IPT prevista dall´art. 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446/1997.

    Al riguardo, nelle more dell´adeguamento delle mappe di immatricolazione attualmente in uso, si chiarisce che i veicoli in esame, alla luce della disciplina richiamata, sono da ritenersi ad uso speciale e, in quanto tali, soggiacciono al regime giuridico vigente per detta categoria di veicoli.


IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli
 

NOTE
I veicoli destinati ad uso esclusivo dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale sono compresi nella categoria degli autoveicoli di cui all´art. 54, comma 1, lett. g), c.d.s. e si caratterizzano per essere dotati di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate al loro interno e finalizzate allo svolgimento dei compiti d´istituto dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale.
Tali veicoli pertanto sono da ritenersi ad uso speciale, ancorché ciò non sia chiaramente indicato nella carta di circolazione per ragioni tecniche, e, in quanto tali, soggiacciono al regime giuridico vigente per detta categoria di veicoli, anche ai fini della riduzione dell´imposta IPT.





> Leggi il testo integrale della circolare




 

Venerdì, 19 Luglio 2013
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