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SPECIALE CONTESTAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

(Cass. civ., sez. I, 21 novembre 2002, n. 16420)

In tema dì violazioni del codice della strada, la regola secondo cui l’omessa contestazione immediata (ove possibile), o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio. non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione, nel verbale, dei motivi della mancata consegna immediata dello stesso, attesa la distinzione logica e giuridica sussistente fra i tre momenti dell’accertamento, costituiti dalla contestazione, dalla verbalizzazione e dalla consegna di copia del verbale al trasgressore, dei quali soltanto il primo deve essere eseguito immediatamente, ai sensi dell’art. 200, primo comma, c.s., a pena di annullabilità. (Nella fattispecie, in cui la S.C. ha escluso l’annullabilità del provvedimento sanzionatorio, il trasgressore aveva ricevuto contestazione orale immediata, ma si era poi allontanato dall’ufficio della polizia urbana, presso cui si era recato, assieme agli agenti, per la redazione del verbale, ed aveva, in tal modo, reso impossibile l’immediata consegna del verbale — notificatogli successivamente —al termine della redazione dello stesso).

Giovedì, 21 Novembre 2002
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