Trasporto (Contratto di) - Di cose - Autotrasporto di merci - Per conto terzi - Regime di cui alla L. n. 298/1974 - Distinzione tra trasporto di merci in conto proprio e per conto di terzi - Autorizzazione per il trasporto in conto terzi - Sufficienza della stesa per l’espletamento altresì del trasporto in conto proprio - Configurabilità.
Nel regime giuridico di trasporto di merce su strada, di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, pur essendo previsti distinti provvedimenti abilitativi per il trasporto di cose in conto proprio e per il trasporto di cose per conto di terzi, deve ritenersi che l’autorizzazione per l’effettuazione dei trasporti per conto di terzi sia senz’altro comprensiva anche della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio, avendo la prima contenuto più ampio ed essendo subordinata a condizioni e requisiti più rigorosi. Ne consegue che chi abbia ottenuto apposita autorizzazione per l’effettuazione dei trasporti per conto di terzi non deve munirsi di licenza per poter svolgere trasporto di cose in conto proprio.