Patente - Revisione -I Patente a punti - Esaurimento dei punti - Tardiva acquisizione di contestazione di ulteriore violazione - Tardiva comunicazione della decurtazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida - Revisione della patente - Provvedimento - Illegittimità.
In tema di provvedimento di revisione della patente a seguito di perdita totale dei punti, il procedimento che conduce all’elaborazione del punteggio tramite le comunicazioni degli organi accertatori all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve soggiacere al termine generale, previsto dall’art. 2, L. n. 241/90 di 90 giorni dalla definizione della contestazione e/o dall’avvenuta comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Pertanto, qualora siano trascorsi più di 90 giorni, l’acquisizione deve considerarsi tardiva e perciò illegittima per violazione di legge, incidendo in modo negativo sulla perdita dell’attribuzione del completo punteggio per mancanza di violazioni nel biennio e conducendo all’azzeramento dello stesso a causa di ulteriori violazioni nel frattempo intercorse.