Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al risarcimento - Danno non patrimoniale - Personalizzazione - Necessità.
In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.