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Certificato di proprietà - Omessa richiesta

(Cass. Civ., Sez. II, 8 aprile 2011, n. 8097)

Per effetto stesso del rilascio della carta di circolazione - e cioè dell’autorizzazione amministrativa a circolare su strada che segue l’immatricolazione del veicolo costituente il momento della nascita giuridica di quest’ultimo - sorge, in relazione ai veicoli soggetti ad iscrizione al PRA. ed in capo a chi ha avviato l’iter della immatricolazione, l’obbligo- previsto dal comma 5 dell’art. 93 del codice della strada e la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 9 - di richiedere il rilascio del certificato di proprietà, giacché non è consentita una immatricolazione a fini meramente statistici, che prescinda dalla registrazione del veicolo nell’apposito archivio destinato a consentire la possibilità di individuare in ogni momento il titolare del diritto di proprietà sul veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso incidentale in forza del quale era censurata la
pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto che la violazione riguardante l’omessa richiesta del certificato di proprietà ricorresse comunque in caso di alienazione dei veicoli prima della successiva immatricolazione da parte della società venditrice o subito dopo il rilascio della carta di circolazione e delle targhe, anche se nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge per la richiesta del certificato di proprietà).

Venerdì, 08 Aprile 2011
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