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Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - Artt. 186 e 223 c.s. - Diversità di presupposti - Conseguenze - Accertamento della contravvenzione di cui all’art 186 c.s. - Necessaria corrispondenza tra fatto contestato e sanzione irrogata - Sospensione della patente di guida - Condizioni e limiti

(Cass. Civ., Sez. II, 19 ottobre 2010, n. 21447)

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che - in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Martedì, 19 Ottobre 2010
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