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Falsità in atti - In atti pubblici - Autentica notarile - Notaio che attesti falsamente di avere presenziato, nel proprio studio, alla firma apposta in calce ad un contratto di compravendita di un’automobile - Integrazione del reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p. e non di quello di cui all’art. 480 c.p..

(Cass Pen., Sez. V, 28 luglio 2011, n. 30195)

Integra il reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p. (falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) - e non quello di cui all’art. 480 c.p. che ricorre soltanto nel caso in cui l’attestata veridicità della sottoscrizione sia priva della menzione di attività dal notaio compiute o percepite personalmente - il notaio che attesti falsamente di avere presenziato - nel proprio studio - alla firma apposta in calce ad un contratto di compravendita di un’automobile e, quindi, alla personale identificazione della stessa.
 

Mercoledì, 27 Marzo 2013
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