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Patente - Patente a punti - Esaurimento dei punti - Omessa comunicazione di ulteriore decurtazione - Revisione della patente - Provvedimento -Annullamento. Patente - Revisione - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.

(T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 settembre 2010, n. 4880)

 Le comunicazioni delle variazioni del punteggio sono presupposto essenziale per poter disporre la revisione della patente ai sensi dell’art. 126 bis, comma 6 bis, c.s., potendo in questo modo l’interessato essere posto in grado di partecipare ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse. Pertanto, deve essere annullato il provvedimento di revisione disposto senza che sia stata data dalla Motorizzazione comunicazione circa la decurtazione dei punti.
La controversia sulla revisione della patente disposta ai sensi dell’art. 126 bis c.s. ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo ponendo, l’art. 126 bis, comma 6, c.s., in sostanza, una presunzione di dubbio sulla oggettiva idoneità alla guida da parte del titolare della patente che subisca la perdita totale del punteggio, con conseguente revisione della patente di guida “ex lege” in base a ciò che prevede l’art. 128 dello stesso codice.
 

Martedì, 21 Settembre 2010
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