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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2013, n. 20
Regolamento recante norme in materia  di  approvazione  nazionale  di sistemi ruota, nonche' procedure idonee  per  la  loro  installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di  veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (13G00059)

(GU n. 56 del 7 marzo 2013)

 


Vigente dal: 7-3-2013

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 10 gennaio 2013, n. 20
Regolamento recante norme in materia  di  approvazione  nazionale  di sistemi ruota, nonche' procedure idonee  per  la  loro  installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di  veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (13G00059)
(GU n. 56 del 7 marzo 2013)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante: «Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  75   del   predetto   decreto legislativo, in materia di accertamento dei  requisiti  di  idoneita' alla  circolazione  e  omologazione  dei  veicoli  a  motore  e  loro rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a  decreti  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme  specifiche  per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita'  tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali  elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli,  su  tipi  di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  nuovo codice della strada, e successive modificazioni,  ed  in  particolare l'articolo  236,  in  materia  di  modifica   delle   caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della  carta di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli  elementi del veicolo la cui modifica e' subordinata al  rilascio  di  apposito nulla osta da parte della casa costruttrice;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2 maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le  procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle  macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche», e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  3  maggio  2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18  luglio  2007, recante:  «Recepimento  della  direttiva  2005/64/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 26  ottobre  2005  sull'omologazione  dei veicoli a motore, per  quanto  riguarda  la  loro  riutilizzabilita', riciclabilita'  e  recuperabilita'  e  che  modifica   la   direttiva 70/156/CEE del Consiglio»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12 luglio  2008,  supplemento  ordinario,  recante:  «Recepimento  della direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre  2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a  tali veicoli»;
  Visto il decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante: «Attuazione della direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori uso», e successive modificazioni;
  Visto, in particolare, il  regolamento  n.  124  della  Commissione economica  per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite   (UN/ECE)   recante: «Disposizioni  uniformi  relative  all'omologazione  di   ruote   per autovetture e loro rimorchi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006,  e  successiva rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale  n.  L  70/413 del 9 marzo 2007;
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  21  aprile  2009, recante:  «Procedure  di  verifica  del  sistema  di   controllo   di conformita' del processo produttivo e della conformita' del  prodotto al  tipo  omologato  per  veicoli,  sistemi,  componenti  ed  entita' tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11  maggio  2009,  n. 107;
  Considerata  l'esigenza  di  regolamentare,  ai  sensi  del  citato articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, le procedure di  approvazione  nazionale  di  ruote  diverse  da quelle  originali  e   da   quelle   sostitutive   del   costruttore, singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonche' le  procedure idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione  o  di integrazione di parti  di  veicoli,  sulle  autovetture  nuove  o  in circolazione;
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno  1986,  n. 317, modificata ed integrata  dal  decreto  legislativo  23  novembre 2000, n. 427;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n. 400;
  Udito il parere n. 8215 del  Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  25 ottobre 2012;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;...

 

 

> Leggi il testo del Decreto


> Leggi il testo integrale della circolare 

> Leggi anche la circolare n. 6902 del 25.03.2014

 

 



Giovedì, 07 Marzo 2013
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