MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 agosto 2004 , n. 246
Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale
Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2004
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 agosto 2004 , n. 246
Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
(GU n.231 del 1 ottobre 2004)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;
Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno il compito di stabilire requisiti e modalita' per il rilascio della patente di servizio;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Patente di servizio
1. Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, e' rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilita' dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.
3. La patente di servizio e' rilasciata dal Prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, a:
a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
Ai rimanenti soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, e comma 3, lettera a), la patente di servizio e' rilasciata dal competente ufficio dell'Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalita' di rilascio.
4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente e' abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
A tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione:
abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.
> Leggi il testo integrale del D.M.246/2004
> Vedi anche circolare Ministero Interni n. 15918 del 14.11.2012