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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 agosto 2004 , n. 246  
Regolamento  recante  norme per il rilascio della patente di servizio per  il  personale  abilitato  allo svolgimento di compiti di polizia stradale

(GU n.231 del 1 ottobre 2004)

 

Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2004

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 agosto 2004 , n. 246  
Regolamento  recante  norme per il rilascio della patente di servizio per  il  personale  abilitato  allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
(GU n.231 del 1 ottobre 2004)


 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 


  Visto  l'articolo 139  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive modificazioni, concernente la patente di servizio per  il  personale  abilitato  allo svolgimento di compiti di polizia stradale;
  Visto  il  comma  2  del citato articolo 139 che affida al Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di concerto con il Ministro dell'interno  il  compito  di  stabilire requisiti e modalita' per il rilascio della patente di servizio;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;

 

A d o t t a

 il seguente regolamento:

Art. 1.
Patente di servizio


  1.  Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni,  abilitati  a  svolgere  compiti di polizia stradale e riconosciuti  idonei  ai  sensi  degli  articoli 3  e  4 del presente decreto,  e'  rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di  cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia     stradale    o    di    veicoli    nella    disponibilita' dell'Amministrazione   utilizzati   per   l'espletamento  di  compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.
3.  La  patente di servizio e' rilasciata dal Prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, a:
    a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
    b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
  Ai  rimanenti  soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, e comma 3, lettera  a),  la  patente  di  servizio  e' rilasciata dal competente ufficio   dell'Amministrazione   di  appartenenza  ad  eccezione  dei dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalita' di rilascio.
  4.  La  patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per  i  quali  il  conducente  e'  abilitato a guidare con la patente conseguita  ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  A  tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione:
    abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
    abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.


 
> Leggi il testo integrale del D.M.246/2004

> Vedi anche circolare Ministero Interni n. 15918 del 14.11.2012

 



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. Per ogni difformità fa fede il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
Venerdì, 01 Ottobre 2004
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