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DL 179/2012 - STOP AL TACITO RINNOVO
Rc auto, 15 giorni di copertura aggiuntiva in attesa di pagare il premio
Ministero dell'Interno - Circolare 14 febbraio 2013

Ministero dell'Interno - Circolare 14 febbraio 2013
Foto Coraggio - Archivio Asaps

Stop al tacito rinnovo della polizza assicurativa che dunque scadrà ogni anno, ma per l’automobilista smemorato entra in vigore anche una norma di garanzia: avrà 15 giorni di copertura aggiuntiva rispetto alla data di scadenza per rinnovare l’Rc auto con la precedente o con altre compagnie assicurative. Il chiarimento arriva con la circolare del ministero dell’Interno del 14 febbraio scorso.

Dunque, si semplifica il quadro normativo e l’agente di fronte ad un tagliando assicurativo appena scaduto non dovrà più andare a verificare se la polizza originaria prevedeva il tacito rinnovo, per cui anche in assenza del pagamento del premio la legge prevedeva quindici giorni di tolleranza, oppure no. 


La modifica normativa

L’articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, infatti, ha modificato il “Codice delle assicurazioni private” (Dlgs 209/2009), introducendo l’articolo 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.


Contratti di durata annuale
La norma ora stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria Rca di “durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati”.


Avviso di scadenza

L’impresa di assicurazione dovrà avvertire l’assicurato della imminente scadenza almeno 30 giorni prima e “nel contempo mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso”.

Ragion per cui l’assicurato “in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti”.


Stop alla verifica della continuità assicurativa
Così mentre precedentemente andava verificata la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all’agente di polizia, nei casi mancata copertura, anche di applicare l’articolo 193 del Cds (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile), nelle ipotesi di disdetta del contratto o mancanza di proroga automatica, “la nuova previsione estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa” nei successivi quindici giorni rendendo “ininfluente tale ulteriore controllo”.

Sanzioni non più applicabili
Circolare con certificato e contrassegno scaduti entro le due settimane non potrà più comportare l’irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di guida) e 181 (Esposizione dei contrassegni per la circolazione) del Cds.

 

 

> Ministero dell'Interno
Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005
Tacito rinnovo delle polizze assicurative

 

 

da diritto24.ilsole24ore.com

 


 

Giovedì, 21 Febbraio 2013
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