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Veicolo senza assicurazione – Assicurazione sospesa – Art. 193, comma 2, c.s. – Configurabilità.

(Cass. Civ., Sez. II, 13 aprile 2010, n. 8764)

In tema di infrazioni al codice della strada, l’illecito previsto dal comma 2 dell’art. 193 (circolazione senza la copertura dell’assicurazione) ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati. 

Martedì, 13 Aprile 2010
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